LECCO – Con il D.P.C.M. 10 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 aprile 2020 e in vigore da martedì 14 aprile 2020, sono state parzialmente modificate le misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.
“Più esattamente – comunica la Prefettura di Lecco – pur rimanendo ferma la distinzione tra le attività sospese, attività che proseguono e attività che per proseguire necessitano di effettuare una comunicazione al Prefetto territorialmente competente in base all’ubicazione della stessa attività, sono intervenute le seguenti variazioni:
- è stato parzialmente modificato il novero delle attività liberamente consentite;
- è stata parzialmente modificata la tipologia di attività per la prosecuzione/svolgimento delle quali occorre la previa comunicazione al Prefetto territorialmente competente.
- ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO: sono sospese ad eccezione di quelle elencate nell’allegato 1, per la prosecuzione delle quali NON OCCORRE alcuna comunicazione al Prefetto territorialmente competente;
- SERVIZI ALLA PERSONA: sono sospesi ad eccezione di quelli indicati nell’allegato 2, per la prosecuzione dei quali NON OCCORRE alcuna comunicazione al Prefetto territorialmente competente;
- ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI: sono sospese ad eccezione di quelle aventi i codici ATECO espressamente indicati nell’allegato 3, per la prosecuzione delle quali NON OCCORRE alcuna comunicazione al Prefetto territorialmente competente;
- ATTIVITÀ che erogano SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ e SERVIZI ESSENZIALI di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146: sono autorizzate ex lege pertanto NON OCCORRE alcuna comunicazione al Prefetto territorialmente competente;
- ATTIVITÀ di PRODUZIONE, TRASPORTO, COMMERCIALIZZAZIONE E CONSEGNA DI FARMACI, TECNOLOGIA SANITARIA, DISPOSITIVI MEDICO-CHIRURGICI nonché PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI: sono autorizzate ex lege pertanto NON OCCORRE alcuna comunicazione al Prefetto territorialmente competente;
- ATTIVITÀ COMUNQUE FUNZIONALI A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA: sono autorizzate ex lege pertanto NON OCCORRE alcuna comunicazione al Prefetto territorialmente competente;
- ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI che reputano di rientrare in una delle ipotesi previste dall’ ART. 2 COMMA 3, oppure dall’ ART. 2 COMMA 6, oppure dall’ ART. 2 COMMA 7, oppure dall’ ART. 2 COMMA 12 del D.P.C.M. 10 aprile 2020: per poter proseguire la propria attività sono tenute ad effettuare la PREVIA COMUNICAZIONE al Prefetto territorialmente competente.
- REPUTANO DI RIENTRARE in una delle ipotesi previste dall’ ART. 2 COMMA 3 , oppure dall’ ART. 2 COMMA 6 , oppure dall’ ART. 2 COMMA 7 oppure dall’ ART. 2 COMMA 12 del D.P.C.M. 10 aprile 2020;
- NON HANNO GIÀ TRASMESSO AL PREFETTO DI LECCO una comunicazione in virtù del precedente D.P.C.M. 22 marzo 2020, SALVO che si renda necessario comunicare significative variazioni e/o integrazioni rispetto a quanto già comunicato.
Per eventuali quesiti di carattere tecnico sull’applicazione del D.P.C.M. 10 aprile 2020 e/o sull’inoltro della comunicazione, è possibile scrivere ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo e-mail prosecuzioneaziendale@gmail.com, indicando nell’oggetto la DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA e la parola QUESITI.