ECCO IL DECRETO ZONA ROSSA:
ISOLAMENTO ANCHE INTERNO,
CHIUSI DI NUOVO MUSEI E PUB

ROMA – Firmato dal presidente Giuseppe Conte il nuovo Dpcm 8 marzo 2020 che istituisce la zona rossa in Lombardia e nuove limitazioni su tutto il territorio nazionale per “il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19”. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.59 di oggi, entrerà in vigore domani lunedì 9 marzo.

Il documento è formato da cinque articoli:
art. 1 – Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia
art. 2 – Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19
art. 3 – Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
art. 4 – Monitoraggio delle misure
art. 5 – Disposizioni finali

ISOLAMENTO DELLA LOMBARDIA

L’articolo 1 del provvedimento, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate molteplici misure.

Istituita una zona rossa “allargata” che comprende la nostra regione ed altre 13 province di Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Marche. Occorrerà evitare ogni spostamento di persone (non vale per le merci) in entrata e uscita dai territori indicati, ma pure all’interno degli stessi salvo che per spostamenti motivati da esigenze lavorative o necessità (salute, familiari…). È consentito il rientro al proprio domicilio.

Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere in casa e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante con divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

Inoltre:
– Confermata l’annunciata chiusura dei comprensori sciistici.
– Sospese tutte le manifestazioni organizzate, gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, compresi grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, discoteche. In tali luoghi è sospesa ogni attività.
Chiuse nelle giornate festive e prefestive le medie e grandi strutture di vendita, così come gli esercizi all’interno di centri commerciali e mercati.
Sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, benessere, termali, culturali, sociali e ricreativi.

– L’apertura dei luoghi di culto è condizionata a misure organizzative tali da evitare assembramenti (almeno un metro). Sospese cerimonie civili e religiose comprese quelle funebri.
Consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18 con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la distanza di sicurezza di almeno un metro.

LE MISURE IN TUTTA ITALIA

– sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
– sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
– sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
– è sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
– svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
– è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli precedentemente indicati, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
– sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
– sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
– sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

> Qui il testo del Dpcm

C.C.

 

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